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Subject: Decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257
Date: Mon, 22 Oct 2007 17:16:04 +0200
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<HTML><HEAD><TITLE>Decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, =
n. 257</TITLE>
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<META content=3D"Dario Cillo" name=3DAuthor></HEAD>
<BODY style=3D"FONT-FAMILY: Arial" vLink=3D#0000ff aLink=3D#0000ff>
<P>&nbsp;</P>
<HR>

<P align=3Dcenter><A href=3D"http://www.edscuola.com/index.html"><IMG =
height=3D18=20
src=3D"http://www.edscuola.com/archivio/title.gif" width=3D215 =
border=3D0></A></P>
<HR>

<P>&nbsp;</P>
<P align=3Dcenter><B><FONT size=3D5>Decreto Presidente della Repubblica =
12 luglio=20
2000, n. 257</FONT><BR><FONT size=3D1>(in GU 15 settembre 2000, n.=20
216)</FONT></B></P>
<P align=3Dcenter><B>Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della =
legge 17=20
maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attivit=E0 =
formative=20
fino al diciottesimo anno di et=E0</B></P>
<P align=3Dcenter>&nbsp;</P>
<P align=3Dcenter>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</P>
<P>Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;</P>
<P>Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;</P>
<P>Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144;</P>
<P>Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive =
modificazioni;</P>
<P>Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;</P>
<P>Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;</P>
<P>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. =
275;</P>
<P>Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto =
1999, n.=20
323;</P>
<P>Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente pi=F9 =
rappresentative a=20
livello nazionale;</P>
<P>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri =
adottata nella=20
riunione del 25 febbraio 2000;</P>
<P>Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni citt=E0 ed autonomie =
locali nella=20
seduta del 2 marzo 2000;</P>
<P>Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione =
consultiva per=20
gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;</P>
<P>Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei =
deputati e=20
del Senato della Repubblica;</P>
<P>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella =
riunione=20
del 7 luglio 2000;</P>
<P>Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro =
del=20
lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del =
bilancio e=20
della programmazione economica;&nbsp;</P>
<P align=3Dcenter>Emana&nbsp;<BR>il seguente regolamento:</P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 1.<BR>Oggetto</B></P>
<P>1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione dell'articolo 68 =
della=20
legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell'obbligo di frequenza di =
attivit=E0=20
formative fino al diciottesimo anno di et=E0, con riferimento alle =
attivit=E0 di=20
competenza dello Stato.</P>
<P>2. L'obbligo di cui al comma 1, di seguito denominato obbligo =
formativo, pu=F2=20
essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e =
formazione:</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>a) nel sistema di istruzione scolastica;<BR>b) nel sistema della =
formazione=20
  professionale di competenza regionale;<BR>c) nell'esercizio=20
  dell'apprendistato.</P></BLOCKQUOTE>
<P>3. Nelle attivit=E0 formative di cui al comma 2, lettera a), per =
quanto=20
riguarda i percorsi integrati di cui all'articolo 7, analogamente a =
quanto=20
previsto per le attivit=E0 formative di cui alla lettera c) =
dell'articolo 17,=20
comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ed ai relativi decreti =
attuativi,=20
si deve tener conto delle esigenze di formazione in materia di =
prevenzione e=20
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche in relazione=20
all'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli =
specifici rischi=20
correlati allo svolgimento delle attivit=E0 oggetto di formazione.</P>
<P>4. I contratti di lavoro, diversi da quelli di apprendistato, in cui =
siano=20
parte giovani, devono comunque assicurare la possibilit=E0 di frequenza =
delle=20
attivit=E0 formative di cui alle lettere a) e b) del comma 2.</P>
<P>5. Il passaggio da un sistema all'altro, a norma del comma 2 del =
predetto=20
articolo 68, si consegue con le modalit=E0 previste dall'articolo 6 del =
presente=20
regolamento.</P>
<P>6. Ai fini del presente regolamento per "istituzioni scolastiche" si=20
intendono le scuole secondarie superiori statali e paritarie e, fino a =
quando=20
non sar=E0 realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 =
marzo=20
2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla =
parte II,=20
titolo VIII), del testo unico approvato con decreto legislativo 16 =
aprile 1994,=20
n. 297, anche le scuole secondarie superiori pareggiate o legalmente=20
riconosciute.<BR>Essi sono sede dell'assolvimento dell'obbligo formativo =
nel=20
sistema dell'istruzione.</P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 2.<BR>Attuazione progressiva&nbsp;</B></P>
<P>1. Il presente decreto si applica progressivamente nei confronti dei =
giovani=20
presenti nel territorio dello Stato che:</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>a) nell'anno 2000 compiono 15 anni e hanno assolto l'obbligo di=20
  istruzione;<BR>b) nell'anno 2001 compiono 15 anni e 16 anni;<BR>c) a =
partire=20
  dall'anno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni.</P></BLOCKQUOTE>
<P>2. I giovani che nell'anno 2000 compiono 15, 16 e 17 anni possono=20
volontariamente accedere ai servizi per l'impiego competenti per =
territorio per=20
usufruire dei servizi di orientamento, di supporto e di tutoraggio.</P>
<P>3. Il presente decreto si applica altres=EC nei confronti dei minori =
stranieri=20
presenti nel territorio dello Stato.</P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 3.<BR>Adempimenti delle istituzioni=20
scolastiche&nbsp;</B></P>
<P>1. L'amministrazione scolastica periferica, d'intesa con la regione, =
promuove=20
con le province l'organizzazione di appositi incontri di informazione e=20
orientamento da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, in =
collaborazione con i=20
centri di formazione, entro il mese di dicembre di ciascun anno =
scolastico, per=20
gli alunni che compiono, nell'anno successivo, il quindicesimo anno di =
et=E0, al=20
fine di facilitare la scelta del canale pi=F9 idoneo tra quelli di cui=20
all'articolo 1, comma 2.</P>
<P>2. Le istituzioni scolastiche ovvero, qualora gi=E0 funzionanti, =
l'anagrafe=20
degli alunni a livello provinciale, gli uffici dell'amministrazione =
scolastica=20
periferica, comunicano, ove possibile anche in via telematica, ai =
competenti=20
servizi per l'impiego decentrati, entro il 31 dicembre di ogni anno, i =
dati=20
anagrafici degli alunni che compiono nell'anno successivo il =
quindicesimo anno=20
di et=E0, con l'indicazione del percorso scolastico da essi seguito.</P>
<P>3. All'atto delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo, le =
istituzioni=20
scolastiche rilevano le scelte degli alunni soggetti all'obbligo =
formativo, con=20
riferimento alla prosecuzione dell'itinerario scolastico ovvero =
all'inserimento=20
nel sistema della formazione professionale anche attraverso i percorsi =
integrati=20
ovvero all'accesso all'apprendistato e comunicano entro quindici giorni =
i=20
relativi esiti ai servizi per l'impiego decentrati per gli adempimenti =
di loro=20
competenza, unitamente ai nominativi degli alunni che non hanno =
formulato alcuna=20
scelta.</P>
<P>4. Le istituzioni scolastiche comunicano, altres=EC, tempestivamente =
ai servizi=20
per l'impiego decentrati i nominativi degli alunni che, nel corso =
dell'anno=20
scolastico, hanno chiesto ed ottenuto il passaggio ad altra scuola, di =
quelli=20
che sono passati nel sistema della formazione professionale e di quelli =
che=20
hanno cessato di frequentare l'istituto prima del 15 marzo. Analoga=20
comunicazione =E8 fatta dall'istituzione scolastica per la quale =
l'alunno ha=20
ottenuto il passaggio.</P>
<P>5. Almeno trenta giorni prima del termine delle lezioni, le =
istituzioni=20
scolastiche comunicano ai servizi per l'impiego i dati di coloro che =
hanno=20
frequentato l'istituto, unitamente a quelli definitivi di cui al comma =
3.</P>
<P>6. Le istituzioni scolastiche concordano con i servizi per l'impiego =
e con=20
l'ente locale competente le modalit=E0 di reciproca collaborazione ai =
fini delle=20
comunicazioni di cui al presente articolo e ai fini dell'istituzione e =
della=20
tenuta dell'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o =
assolto=20
l'obbligo scolastico, di cui all'articolo 68, comma 3, della legge 17 =
maggio=20
1999, n. 144.</P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 4.<BR>Iniziative formative e di orientamento =
per=20
l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attivit=E0 =
formative&nbsp;</B></P>
<P>1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le =
iniziative=20
finalizzate al successo formativo, all'orientamento e al riorientamento, =

previste in attuazione delle norme sull'elevamento dell'obbligo di =
istruzione,=20
anche nelle classi successive a quelle dell'adempimento dell'obbligo =
stesso. A=20
tale fine detti istituti coordinano o integrano la propria attivit=E0 =
con quella=20
dei servizi per l'impiego e degli enti locali, nonch=E9 degli altri =
servizi=20
individuati dalle regioni.</P>
<P>2. Attivit=E0 di istruzione finalizzate all'assolvimento dell'obbligo =
formativo=20
per i giovani che vi sono soggetti e che sono parte di un contratto di =
lavoro=20
diverso dall'apprendistato possono essere programmate dalle istituzioni=20
scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, anche d'intesa con gli =
enti=20
locali.</P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 5.<BR>Assolvimento dell'obbligo=20
nell'apprendistato&nbsp;</B></P>
<P>1. L'obbligo formativo =E8 assolto all'interno del percorso di =
apprendistato=20
come disciplinato dall'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e =

successive modificazioni e dai relativi provvedimenti attuativi, =
attraverso la=20
frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno 120 ore =

annue.</P>
<P>2. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, =
da=20
emanare entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, =
di=20
concerto con il Ministero della pubblica istruzione, acquisito il parere =
della=20
Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-citt=E0 ed autonomie =
locali e=20
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul =
piano=20
nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, vengono definiti =
obiettivi,=20
criteri generali e contenuti per lo svolgimento dei moduli formativi =
aggiuntivi,=20
nonch=E9 standard formativi minimi necessari ad assicurare omogeneit=E0 =
nazionale ai=20
percorsi formativi. Ai predetti fini il Ministero del lavoro e della =
previdenza=20
sociale si avvale della commissione di lavoro prevista dal decreto del =
Ministro=20
del lavoro e della previdenza sociale 20 maggio 1999, pubblicato nella =
Gazzetta=20
Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999.</P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 6.<BR>Passaggio tra i sistemi&nbsp;</B></P>
<P>1. Le conoscenze, competenze e abilit=E0 acquisite nel sistema della =
formazione=20
professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto =
dell'attivit=E0=20
lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai =
diversi=20
anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da =

apposite commissioni costituite, all'inizio di ciascun anno scolastico, =
e salva=20
la possibilit=E0 di variarne la composizione in relazione alle =
valutazioni da=20
effettuare, presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti =
delle=20
medesime istituzioni. Le commissioni sono composte da docenti designati =
dai=20
rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del mondo del =
lavoro e=20
della formazione professionale tratti da elenchi predisposti=20
dall'amministrazione regionale o, in caso di attribuzione delle funzioni =
in=20
materia di formazione professionale a norma dell'articolo 143, comma 2, =
del=20
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall'amministrazione =
provinciale.</P>
<P>2. Le commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli=20
interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano le =
competenze=20
acquisite ed individuano l'anno di corso nel quale essi possono =
proficuamente=20
inserirsi, rilasciando un apposito certificato, che l'interessato pu=F2 =
utilizzare=20
per l'iscrizione anche presso altre istituzioni scolastiche.</P>
<P>3. Il certificato di cui al comma 2, redatto secondo modelli =
approvati con=20
decreto del Ministro della pubblica istruzione, ha come oggetto il =
possesso=20
delle competenze essenziali relative alle discipline e attivit=E0 =
caratterizzanti=20
il corso di studi cui si intende accedere. Esso pu=F2 contenere =
l'indicazione=20
della necessit=E0 di eventuali integrazioni della preparazione =
posseduta, da=20
realizzare nel primo anno di inserimento, anche mediante la frequenza di =

appositi corsi di recupero.</P>
<P>4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e del passaggio dagli anni di corso =
del=20
sistema dell'istruzione a quelli della formazione professionale e=20
dell'apprendistato le istituzioni scolastiche e le agenzie di formazione =

professionale possono determinare, con apposite intese, i criteri e le =
modalit=E0=20
per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro =
valore ai=20
fini del passaggio dall'uno all'altro sistema. Ai medesimi fini lo =
Stato, le=20
regioni e le province autonome possono promuovere e stipulare apposite =
intese=20
per definire ambiti di equivalenza dei percorsi formativi.</P>
<P>5. =E8 fatto salvo il disposto dell'articolo 4, comma 6, del decreto =
del=20
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.</P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 7.<BR>Percorsi integrati&nbsp;</B></P>
<P>1. Le istituzioni scolastiche, anche sulla base delle intese di cui=20
all'articolo 6, comma 1, del regolamento emanato con decreto del =
Ministro della=20
pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323, e nel quadro della =
programmazione=20
dell'offerta formativa integrata di cui all'articolo 138, comma 1, =
lettera a),=20
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono progettare e =
realizzare=20
percorsi formativi integrati. Tali percorsi, che sono realizzati in =
convenzione=20
con agenzie di formazione professionale o con altri soggetti idonei, =
pubblici e=20
privati, devono essere progettati in modo da potenziare le capacit=E0 di =
scelta=20
degli alunni e di consentire i passaggi tra il sistema di istruzione e =
quello=20
della formazione professionale.</P>
<P>2. Le tipologie fondamentali dei percorsi formativi integrati =
promossi dalle=20
istituzioni scolastiche sono le seguenti:</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>a) percorsi con integrazione curricolare, a norma dell'articolo 8, =
comma 5,=20
  del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in =
esito ai=20
  quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e una=20
  qualifica professionale;<BR>b) percorsi con arricchimento curricolare, =
a norma=20
  dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica =
8 marzo=20
  1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione=20
  secondaria superiore e la certificazione di crediti spendibili nella=20
  formazione professionale.</P></BLOCKQUOTE>
<P align=3Dcenter><B>Art. 8.<BR>Certificazioni finali e intermedie e =
raccordo tra=20
sistemi informativi</B></P>
<P>1. L'obbligo di frequenza di attivit=E0 formative assolto a norma =
dell'articolo=20
68, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, =E8 attestato con =
apposita nota=20
inserita nelle certificazioni rilasciate in esito agli esami conclusivi =
dei=20
corsi di studio di istruzione secondaria superiore. In caso di percorsi=20
integrati, tali certificazioni sono completate con le indicazioni =
contenute in=20
appositi modelli approvati con decreto adottato d'intesa tra i Ministri =
della=20
pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la=20
Conferenza unificata Stato-regioni citt=E0 ed autonomie locali. In tutti =
gli altri=20
casi di assolvimento dell'obbligo formativo l'attestazione =E8 =
rilasciata secondo=20
modelli adottati con la medesima procedura, che costituiscono lo =
sviluppo della=20
certificazione rilasciata all'atto dell'assolvimento dell'obbligo =
scolastico a=20
norma dell'articolo 9 del regolamento emanato con decreto ministeriale 9 =
agosto=20
1999, n. 323.</P>
<P>2. Le istituzioni comunicano ai servizi per l'impiego i nominativi di =
coloro=20
che hanno assolto all'obbligo della frequenza dell'obbligo formativo =
nell'ambito=20
del sistema di istruzione.</P>
<P>3. A richiesta degli interessati, in esito a qualsiasi segmento della =

formazione scolastica le istituzioni scolastiche certificano le =
competenze=20
acquisite in tale periodo di applicazione allo studio.</P>
<P>4. I Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della =
previdenza=20
sociale concordano le modalit=E0 e i tempi per realizzare un progressivo =
raccordo=20
tra il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione ed il =
Sistema=20
informativo lavoro (SIL) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo =
23=20
dicembre 1997, n. 469, ai fini di una piena attuazione dell'obbligo di =
frequenza=20
delle attivit=E0 formative.</P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 9.<BR>Modalit=E0 di =
finanziamento&nbsp;</B></P>
<P>1. Le risorse cui all'articolo 68, comma 4, lettera b), della legge =
17 maggio=20
1999, n. 144, sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al =
comma=20
1, lettera a), del medesimo articolo. Il Ministero della pubblica =
istruzione,=20
d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede =
a=20
ripartire annualmente tali risorse per lo svolgimento delle attivit=E0 =
di cui agli=20
articoli 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.</P>
<P>2. Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della =
citata legge=20
n. 144 del 1999 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui =
al comma=20
1, lettere b) e c), nonch=E9 delle attivit=E0 previste dal comma 3 del =
medesimo=20
articolo. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa =
col=20
Ministero della pubblica istruzione provvede a ripartire annualmente =
tali=20
risorse tra le regioni sulla base del numero di giovani di 15, 16 e 17 =
anni=20
residenti in ciascuna regione che non hanno frequentato la scuola =
nell'anno=20
scolastico precedente.</P>
<P>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar=E0 inserito =
nella=20
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. =E8 =
fatto=20
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.</P>
<P>Dato a Roma, add=EC 12 luglio 2000&nbsp;</P>
<P>CIAMPI&nbsp;<BR>Amato, Presidente del Consiglio dei =
Ministri&nbsp;<BR>De=20
Mauro, Ministro della pubblica istruzione&nbsp;<BR>Salvi, Ministro del =
lavoro e=20
della previdenza sociale&nbsp;<BR>Visco, Ministro del tesoro, del =
bilancio e=20
della programmazione economica&nbsp;<BR>Visto, il Guardasigilli:=20
Fassino&nbsp;</P>
<P>Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000&nbsp;<BR>Atti di =
Governo,=20
registro n. 121, foglio n. 16&nbsp;</P>
<HR>

<P>&nbsp;</P>
<P align=3Dcenter><B>NOTE</B></P>
<P>Avvertenza:</P>
<P>Il testo delle note qui pubblicato, =E8 stato redatto =
dall'amministrazione=20
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico =
delle=20
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei =
decreti del=20
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della =
Repubblica=20
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine =
di=20
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali =E8 operato =
il=20
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi =
qui=20
trascritti.</P>
<P>Note al preambolo:</P>
<P>- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al =
Presidente della=20
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti =
aventi valore=20
di legge e i regolamenti.</P>
<P>- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. =
400: legge=20
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivit=E0 di Governo e =
ordinamento della=20
Presidenza del Consiglio dei Ministri):</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della =
Repubblica,=20
  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del =

  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla =
richiesta,=20
  possono essere emanati regolamenti per disciplinare:<BR>a) =
l'esecuzione delle=20
  leggi e dei decreti legislativi;<BR>b) l'attuazione e l'integrazione =
delle=20
  leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi =
quelli=20
  relativi a materie riservate alla competenza regionale;<BR>c) le =
materie in=20
  cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di =
legge,=20
  sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla =
legge;<BR>d)=20
  l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche =
secondo=20
  le disposizioni dettate dalla legge;<BR>e) l'organizzazione del lavoro =
ed i=20
  rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi =
sindacali.</P>
  <P>2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa =
deliberazione del=20
  Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i=20
  regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva =
assoluta=20
  di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della =
Repubblica,=20
  autorizzando l'esercizio della potesta regolamentare del Governo, =
determinano=20
  le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione =
delle=20
  norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme=20
  regolamentari.</P>
  <P>3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti =
nelle=20
  materie di competenza del Ministro o di autorit=E0 sottordinate al =
Ministro=20
  quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali =
regolamenti, per=20
  materie di competenza di pi=F9 Ministri, possono essere adottati con =
decreti=20
  interministeriali, ferma restando la necessit=E0 di apposita =
autorizzazione da=20
  parte della legge.<BR>I regolamenti ministeriali ed interministeriali =
non=20
  possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal =
Governo.=20
  Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei =
Ministri prima=20
  della loro emanazione.</P>
  <P>4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed =

  interministeriali, che devono recare la denominazione di =
"regolamento", sono=20
  adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed =
alla=20
  registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta =
Ufficiale.</P>
  <P>4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri =
sono=20
  determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta =
del=20
  Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei =
Ministri e=20
  con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal =
decreto=20
  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i=20
  contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:</P>
  <P>a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri =
ed i=20
  Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive =
competenze=20
  di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo =
e=20
  l'amministrazione;<BR>b) individuazione degli uffici di livello =
dirigenziale=20
  generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra =
strutture con=20
  funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per =
funzioni=20
  omogenee e secondo criteri di flessibilit=E0 eliminando le =
duplicazioni=20
  funzionali;<BR>c) previsione di strumenti di verifica periodica=20
  dell'organizzazone e dei risultati;<BR>d) indicazione e revisione =
periodica=20
  della consistenza delle piante organiche;<BR>e) previsione di decreti=20
  ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei =
compiti delle=20
  unit=E0 dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali=20
generali".</P></BLOCKQUOTE>
<P>- La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in materia di =
investimenti,=20
delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e =
della=20
normativa che disciplina l'INAIL, nonch=E9 disposizioni per il riordino =
degli enti=20
previdenziali".</P>
<P>- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge-quadro per =
l'assistenza,=20
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".</P>
<P>- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il =
conferimento=20
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della =
pubblica=20
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".</P>
<P>- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, =
reca:<BR>"Conferimento di=20
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti =
locali, in=20
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".</P>
<P>- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, =
reca:=20
"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni=20
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. =
59".</P>
<P>- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. =
323,=20
reca: "Regolamento recante norme per l'attuazione dell'art. 1 della =
legge 20=20
gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento=20
dell'obbligo di istruzione".</P>
<P>Note all'art. 1:</P>
<P>- Si riporta il testo dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 =
(Misure=20
in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli =
incentivi=20
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonch=E9 =
disposizioni=20
per il riordino degli enti previdenziali):</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>"Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivit=E0 formative).</P>
  <P>- 1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale =
dei=20
  giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda=20
  l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, =E8=20
  progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo =
di=20
  frequenza di attivit=E0 formative fino al compimento del diciottesimo =
anno di=20
  et=E0. Tale obbligo pu=F2 essere assolto in percorsi anche integrati =
di istruzione=20
  e formazione:</P>
  <P>a) nel sistema di istruzione scolastica;<BR>b) nel sistema della =
formazione=20
  professionale di competenza regionale;<BR>c) nell'esercizio=20
  dell'apprendistato.</P>
  <P>2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il=20
  conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una =
qualifica=20
  professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento =
della=20
  formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato =
costituiscono=20
  crediti per il passaggio da un sistema all'altro.</P>
  <P>3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni =
di=20
  propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno =
adempiuto o=20
  assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di =

  orientamento.</P>
  <P>4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui ai comma 1 si =
provvede:</P>
  <P>a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge =
20=20
  maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 =
luglio=20
  1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno =
1999, lire=20
  430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere =
dall'anno=20
  2001;<BR>b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 =
dicembre 1997,=20
  n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire =
110=20
  miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere =
dall'anno=20
  2002.</P>
  <P>A decorrere dall'anno 2000, per la finalit=E0 di cui alla legge 18 =
dicembre=20
  1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), =
della=20
  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.</P>
  <P>5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di =
pubblicazione=20
  della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei =
Ministri del=20
  lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del =
tesoro, del=20
  bilancio e della programmazione economica, previo parere delle =
competenti=20
  commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al =
decreto=20
  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni =
sindacali=20
  comparativamente pi=F9 rappresentative a livello nazionale, sono =
stabiliti i=20
  tempi e le modalit=E0 di attuazione del presente articolo, anche con =
riferimento=20
  alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono =
regolate le=20
  relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, =
nonch=E9 i=20
  criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei =
crediti=20
  formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse =
di cui=20
  al com-ma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali pu=F2 essere =
assolto=20
  l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto=20
  regolamento, il Ministro del lavoro e ella previdenza sociale con =
proprio=20
  decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera =
a), una=20
  quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attivit=E0 di =
formazione=20
  nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento =
del=20
  diciottesimo anno di et=E0, secondo le modalit=E0 di cui all'art. 16 =
della legge=20
  24 giugno 1997, n. 196.<BR>Le predette risorse possono essere =
altres=EC=20
  destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali =
in atto,=20
  di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la =
compatibilit=E0=20
  con le disposizioni previste dall'art. 16 della citata legge n. 196 =
del 1997.=20
  Alle finalit=E0 di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le =
province=20
  autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle =
competenze ad=20
  esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di =
istruzione,=20
  formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai=20
  rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per=20
  l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui =
al comma=20
  4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle =
province=20
  autonome di Trento e di Bolzano".</P></BLOCKQUOTE>
<P>- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera c), della legge =
24=20
giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione =
dell'occupazione):</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>"Art. 17 (Riordino della formazione professionale). - 1. Allo scopo =
di=20
  assicurare ai lavoratori adeguate opportunit=E0 di formazione ed =
elevazione=20
  professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di =
formazione=20
  professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un =
pi=F9=20
  razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate =
alla=20
  formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione =
normativa=20
  e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con =
riferimento=20
  ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali =
l'apprendistato e il=20
  contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i =
seguenti=20
  principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate =
norme di=20
  natura regolamentare costituenti la prima fase di un pi=F9 generale, =
ampio=20
  processo di riforma della disciplina in materia:<BR>c) svolgimento =
delle=20
  attivit=E0 di formazione professionale da parte delle regioni e/o =
delle province=20
  anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti =
privati=20
  aventi requisiti predeterminati".</P></BLOCKQUOTE>
<P>- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge 10 marzo =
2000, n. 62=20
(Norme per la parit=E0 scolastica e disposizioni sul diritto allo studio =
e=20
all'istruzione):</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>"Art. 1. - 7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il =

  riconoscimento della parit=E0, seguitano ad applicarsi le disposizioni =
di cui=20
  alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni =
legislative=20
  vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine =
e grado,=20
  approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere =
del=20
  terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di =
entrata in=20
  vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione =
presenta al=20
  Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione, e, con un =
proprio=20
  decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, =
propone il=20
  definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo =
unico=20
  approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al =
fine di=20
  ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle =
scuole=20
  paritarie e delle scuole non paritarie".</P></BLOCKQUOTE>
<P>- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, =
reca:<BR>"Approvazione del=20
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di =
istruzione,=20
relative alle scuole di ogni ordine e grado".</P>
<P>Nota all'art. 3:</P>
<P>- Si riporta il testo dell'art. 68, comma 3, della legge 17 maggio =
1999, n.=20
144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il =
riordino degli=20
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, =
nonch=E9=20
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>"3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni =
di=20
  propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno =
adempiuto o=20
  assolto l'obbligo scolastico e predispongono relative iniziative di=20
  orientamento".Nota all'art. 5:</P></BLOCKQUOTE>
<P>- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. =
196:</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>"Art. 16 (Apprendistato). - 1. Possono essere assunti, in tutti i =
settori=20
  di attivit=E0, con contratto di apprendistato, i giovani di et=E0 non =
inferiore a=20
  sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni =
nelle aree=20
  di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del =
Consiglio=20
  del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i =
divieti e=20
  le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei =
fanciulli e=20
  degli adolescenti. L'apprendistato non pu=F2 avere una durata =
superiore a quella=20
  stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi =
nazionali di=20
  lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro =
anni.=20
  Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di et=E0 di =
cui al=20
  presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di =
handicap=20
  impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla =
legge 2=20
  aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.</P>
  <P>2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno =
dalla data=20
  di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni=20
  contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti=20
  partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste =
dai=20
  contratti collettivi nazionali di lavoro. Con decreto del Ministro del =
lavoro=20
  e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con =
decreto del=20
  Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996, pubblicato =
nella=20
  Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le =
organizzazioni=20
  sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le =
associazioni di=20
  categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro =
trenta=20
  giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle =
predette=20
  iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare =
anche la=20
  disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le =
misure di=20
  prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di =
lavoro,=20
  nonch=E9 l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad =
almeno 120=20
  ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in =
possesso di=20
  titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica =
professionale idonei=20
  rispetto all'attivit=E0 da svolgere. Il predetto decreto definisce =
altres=EC i=20
  termini e le modalit=E0 per la certificazione dell'attivit=E0 =
formativa=20
svolta.</P>
  <P>3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni =
contributive=20
  per i lavoratori impegnati in qualit=E0 di tutore nelle iniziative =
formative di=20
  cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese =
artigiane=20
  qualora svolgano attivit=E0 di tutore. Con decreto del Ministro del =
lavoro e=20
  della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di =
entrata in=20
  vigore della presente legge, sono determinati le esperienze =
professionali=20
  richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonch=E9 =
entit=E0, modalit=E0=20
  e termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse =
derivanti=20
  dal contributo di cui all'art. 5, comma 1.</P>
  <P>4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di=20
  apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente=20
  disciplina normativa e contrattuale.</P>
  <P>5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore =
della=20
  presente legge, previo parere delle competenti Commissioni =
parlamentari, norme=20
  regolamentari ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto =
1988, n.=20
  400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del =
Ministro=20
  del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti =
di=20
  lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di =

  formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina =
organica della=20
  materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con =

  efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di =
ottimizzazione ai=20
  fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche =
tipologie=20
  contrattuali, nonch=E9 di semplificazione, razionalizzazione e =
delegificazione,=20
  con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovr=E0 altres=EC =
essere=20
  definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema =
organico=20
  di controlli sulla effettivit=E0 dell'addestramento e sul reale =
rapporto tra=20
  attivit=E0 lavorativa e attivit=E0 formativa, con la previsione di =
specifiche=20
  sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste =
dalla=20
  legge non siano state assicurate.</P>
  <P>6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 =
gennaio=20
  1955, n. 25, e successive modificazioni.<BR>Il secondo comma del =
predetto art.=20
  6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di et=E0 per=20
  l'adempimento degli obblighi scolastici.</P>
  <P>7. L'onere derivante dal presente articolo =E8 valutato in lire 185 =
miliardi=20
  per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 =
miliardi a=20
  decorrere dall'anno 1999".</P></BLOCKQUOTE>
<P>Note all'art. 6:</P>
<P>- Si riporta il testo dell'art. 143, comma 2 del decreto legislativo =
31 marzo=20
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello =
Stato alle=20
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 =
marzo 1997,=20
n. 59):</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>"2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e=20
  politiche del lavoro la regione attribuisce, ai sensi dell'art. 14, =
com-ma 1,=20
  lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle province =
le=20
  funzioni ad essa trasferite in materia di formazione=20
professionale".</P></BLOCKQUOTE>
<P>- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, del decreto del =
Presidente della=20
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di =

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della =
legge 15=20
marzo 1997, n. 59):</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>"6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero =
dei=20
  debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono =
individuati=20
  dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici =
di=20
  apprendimento di cui all'art. 8 e tenuto conto della necessit=E0 di =
facilitare i=20
  passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire =
l'integrazione=20
  tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola,=20
  formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altres=EC =
individuati i=20
  criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle =
attivit=E0=20
  realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o =
liberamente=20
  effettuate dagli alunni e debitamente accertate o =
certificate".</P></BLOCKQUOTE>
<P>Note all'art. 7:</P>
<P>- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro =
della=20
pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323 (Regolamento recante norme per =

l'attuazione dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente=20
disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione):</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>"Art. 6 (Interazione fra istruzione e formazione professionale). - =
1. Le=20
  istituzioni scolastiche, titolari dell'assolvimento dell'obbligo e =
della sua=20
  certificazione - al fine di potenziare le capacit=E0 di scelta dello =
studente e=20
  di consentire, a conclusione dell'obbligo, eventuali passaggi degli =
studenti=20
  dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale - =
progettano=20
  e realizzano nel corso del primo anno ai istruzione secondaria =
superiore,=20
  interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di =

  formazione professionale riconosciuti. Gli interventi predetti =
potranno=20
  svolgersi anche sulla base di eventuali intese tra il Ministero della =
pubblica=20
  istruzione e le regioni che ne facciano richiesta.<BR>Tali interventi, =
nel=20
  rispetto delle norme attuative dell'autonomia, sono finalizzati ad =
offrire=20
  allo studente, i cui genitori ne facciano richiesta, strumenti di =
conoscenza e=20
  di orientamento tra le diverse opportunit=E0 formative, incluse quelle =
del=20
  sistema della formazione professionale e sono progettati, non oltre i =
primi=20
  due mesi dell'anno scolastico dai consigli di classe interessati, =
d'intesa con=20
  gli operatori degli enti coinvolti e costituiscono parte integrante =
del=20
  curricolo del primo anno e della valutazione conclusiva ai fini=20
  dell'adempimento dell'obbligo e della certificazione prevista =
nell'art.=20
9".</P></BLOCKQUOTE>
<P>- Si riporta il testo dell'art. 138, comma 1, lettera a), del decreto =

legislativo 31 marzo 1998, n. 112:</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>"Art. 138. - Ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della =
Costituzione,=20
  sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:</P>
  <P>a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra =
istruzione e=20
  formazione professionale;".</P></BLOCKQUOTE>
<P>- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5 e dell'art. 9, comma 2, =
del=20
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 =
(Regolamento=20
recante norme in materia di autonoma delle istituzioni scolastiche, ai =
sensi=20
dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59):</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>"Art. 8. - 5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, =
definito=20
  anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di =
accordi=20
  con le regioni e gli enti locali negli ambiti previsti dagli articoli =
138 e=20
  139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pu=F2 essere =
personalizzato=20
  in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali".</P>
  <P>"Art. 9. - 2. I curricoli determinati a norma dell'art. 8 possono =
essere=20
  arricchiti con discipline e attivit=E0 facoltative che, per la =
realizzazione di=20
  percorsi formativi integrati, le istituzioni scolastiche programmano =
sulla=20
  base di accordi con le regioni e gli enti locali".</P></BLOCKQUOTE>
<P>Note all'art. 8:</P>
<P>- Per il testo dell'art. 68, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. =
144;=20
vedasi nelle note all'art. 1:</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>"2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il=20
  conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o d'una =
qualifica=20
  professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento =
della=20
  formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato =
costituiscono=20
  crediti per il passaggio da un sistema all'altro".</P></BLOCKQUOTE>
<P>- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto ministeriale 9 agosto =
1999, n.=20
323:</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>"Art. 9 (Certificazione). - 1. La certificazione di cui all'art. 1, =
comma=20
  4, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, =E8 rilasciata dalla scuola a =
ciascun=20
  allievo che, a conclusione dell'anno scolastico, =E8 prosciolto =
dall'obbligo o=20
  vi abbia adempiuto senza iscriversi alla classe successiva.</P>
  <P>2. Il modello di certificazione =E8 adottato con decreto del =
Ministro della=20
  pubblica istruzione e attesta il percorso didattico ed educativo =
svolto=20
  dall'allievo, e ne indica le conoscenze, le capacit=E0 e le competenze =
acquisite=20
  mediante idonei descrittori, che devono essere riferiti ai risultati=20
  conseguiti sia nel curricolo ordinario sia nelle attivit=E0 modulari e =
nelle=20
  esperienze, anche personalizzate, realizzate in sede di orientamento,=20
  riorientamento arricchimento e diversificazione dell'offerta educativa =
e=20
  formativa.</P>
  <P>3. Per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo della =

  certificazione ai fini del conseguimento della qualifica =
professionale, il=20
  modello =E8 adottato previo parere della Conferenza unificata Stato, =
regioni,=20
  citt=E0 e autonomie locali".</P></BLOCKQUOTE>
<P>- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 23 =
dicembre 1997,=20
n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e =
compiti in=20
materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo =
1997, n.=20
59):</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>"Art. 11 (Sistema informativo lavoro). - l. Il Sistema informativo =
lavoro,=20
  di seguito denominato SIL, risponde alle finalit=E0 ed ai criteri =
stabiliti=20
  dall'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua=20
  organizzazione =E8 improntata ai principi di cui alla legge 31 =
dicembre 1996, n.=20
  675.</P>
  <P>2. Il SIL =E8 costituito dall'insieme delle strutture =
organizzative, delle=20
  risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai =
compiti, di=20
  cui agli articoli 1, 2 e 3.</P>
  <P>3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di =
indirizzo=20
  politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed=20
  integrate e si avvale dei servizi di interoperabilit=E0 e delle =
architetture di=20
  cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica=20
  amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, =
le=20
  regioni, gli enti locali, nonch=E9 i soggetti autorizzati alla =
mediazione tra=20
  domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, hanno l'obbligo di=20
  connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalit=E0 =
sono=20
  stabilite sentita l'autorit=E0 per l'informatica nella pubblica=20
  amministrazione.</P>
  <P>4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti =
autorizzati=20
  alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facolt=E0 di =
accedere=20
  alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL =
stipulando=20
  apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza =
sociale. I=20
  prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di =
servizi=20
  erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono =
determinati=20
  annualmente, sentito il parere dell'Autorit=E0 per l'informatica nella =
pubblica=20
  amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della =
previdenza=20
  sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della=20
  programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente =
comma=20
  sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere =
assegnati, con=20
  decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione=20
  economica, ad apposita unit=E0 previsionale dello stato di previsione =
del=20
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale.</P>
  <P>5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, =
anche a=20
  titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle =
banche=20
  dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso =
diretto o=20
  indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti =
locali=20
  sottopongono al parere preventivo del Ministero del lavoro e della =
previdenza=20
  sociale uno schema di convenzione tipo. Il Sistema informativo in =
materia di=20
  occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di =
altri=20
  enti funzionali =E8 collegato con il SIL secondo modalit=E0 da =
definire mediante=20
  convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi=20
  rappresentativi nazionali. Le medesime modalit=E0 si applicano ai =
collegamenti=20
  tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di commercio =
secondo=20
  quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre =
1995,=20
  n. 581.</P>
  <P>6. Le attivit=E0 di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono =

  esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel =
rispetto di=20
  quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</P>
  <P>7. Sono attribuite alle regioni le attivit=E0 di conduzione e di =
manutenzione=20
  degli impianti tecnologici delle unit=E0 operative regionali e locali. =
Fatte=20
  salve l'omogeneit=E0, l'interconnessione e la fruibilit=E0 da parte =
del livello=20
  nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere =
allo=20
  sviluppo autonomo di parti del sistema. La gestione e =
l'implementazione del=20
  SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con =
apposita=20
  convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della=20
  previdenza sociale, previo parere dell'organo tecnico di cui al comma =
8.</P>
  <P>8. Al fine di preservare l'omogeneit=E0 logica e tecnologica del =
SIL ed al=20
  contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi =

  informativi regionali e locali ad esso collegati, =E8 istituito, nel =
rispetto di=20
  quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un =
organo=20
  tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della =
previdenza=20
  sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.</P>
  <P>9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 =
agosto 1997,=20
  n. 281, la composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui =
al=20
  comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della =
previdenza=20
  sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della=20
  programmazione economica.</P>
  <P>10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto =
dei=20
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura =
obbligatoria e=20
  vincolante nei confronti dei destinatari".</P></BLOCKQUOTE>
<P>Note all'art. 9:</P>
<P>- Per il testo dell'art. 68, comma 4, lettera b), della legge 17 =
maggio 1999,=20
n. 144, vedasi nelle note all'art. 1.</P>
<P>- Per il testo dell'art. 68, comma 1, lettera a), della legge 17 =
maggio 1999,=20
n. 144, vedasi nelle note all'art. 1.</P>
<P>- Si riporta il testo dell'art. 68, comma 4, lettera a), della legge =
17=20
maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note all'art. 1.</P>
<P>- Si riporta il testo dell'art. 68, comma 1, lettera b) e c), della =
legge 17=20
maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note all'art. 1.</P>
<P>- Per il testo dell'art. 68, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. =
144,=20
vedasi nelle note all'art. 1.</P>
<HR>

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